Skip to content

CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA

COMUNITÀ RELIGIOSA

Statuto

PREAMBOLO 

Il Signore iniziò la Sua Santa Opera in Italia per mezzo di un Suo servo nel 1908. Tale Opera, priva di denominazione, si è propagata per mezzo dei fedeli chiamati dal Signore Nostro Gesù Cristo.

Intorno al 1970, poi, il Signore ha inviato servi dal Brasile e così l’Opera di Dio si è ingrandita e sono stati fatti degli Statuti nelle città di Torino, Belvedere Marittimo, Pescara, Milano e Lioni.

Tali Statuti esprimevano la medesima Dottrina, ma regolavano in maniera differente le varie Associazioni. Pertanto, fu necessario emanare un unico Statuto comune a tutte le Associazioni, fissando la gestione patrimoniale in modo uniforme. A seguito dell’istituzione dello Statuto comune in cui fissava la gestione patrimoniale omogeneamente, si rese opportuna l’emanazione dell’odierno Statuto giacché, per convenienza amministrativa, le associazioni di Torino, Belvedere Marittimo, Milano e Lioni si incorporarono alla associazione rimanente di Pescara, che trasferisce la sua sede legale in Teramo (TE) Bivio Nepezzano, n. 1, 64100.

Nel caso sarà necessario questo Statuto potrà essere modificato nella parte amministrativa per il governo delle cose materiali delle Congregazione. Nella parte spirituale non esiste nessun governo umano, perché solo il Divino prevale, come si comprenderà negli articoli seguenti:

CAPITOLO I – DENOMINAZIONE, FINALITÀ, SEDE, FORO E AMMINISTRAZIONE

Art. 1. È costituita la “CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA”. Essa è una comunità religiosa fondata sulla dottrina apostolica (Fatti 2:42 e 4:33), apolitica, senza finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente, né in altro modo. È Costituita da un numero illimitato di membri, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza o colore e ha lo scopo di propagare l’Evangelo del Nostro Signore Gesù Cristo, l’amore verso Dio ed ha per capo solamente Gesù Cristo e per guida lo Spirito Santo (S. Giovanni 16:13).

  • 1°. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA si assoggetta alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, al Codice Civile e Legislazioni pertinenti.
  • 2°. Il suo nome “CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA” e il rispettivo logo, sono legalmente registrati e utilizzati da tutte le Case di Orazione che la compongono nel territorio nazionale.
  • 3°. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA non dipende da altre Istituzioni Religiose sia in Italia che all’Estero, ma ha un vincolo spirituale, dottrinale e organizzativo e conserva comunione spirituale con le comunità religiose all’estero che professano la stessa fede e dottrina.

Art. 2. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA ha sede e foro in Teramo (TE), Bivio Nepezzano, n.1, 64100, dove è la sua Amministrazione.

  • 1°. Sebbene sia possibile costituire nuove Case di Orazioni con eventuali amministrazioni decentrate, la CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è, spiritualmente e dottrinalmente, una.
  • 2°. La creazione di altre Case di Orazione con eventuali amministrazioni decentrate dipenderà sempre dall’autorizzazione preventiva e vincolante del Consiglio Generale degli Anziani d’Italia e, se presenti, dagli Anziani di altre nazioni che professano la stessa Fede e Dottrina.

Art. 3. Il tempo della durata della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è indeterminato.

Art. 4. Al Ministero della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA spetta l’esercizio di tutte le attività spirituali, compresa la ministrazione dei servizi sacri, così come previsto in questo Statuto.        È vietato, in questi servizi, qualsiasi tipo di interferenza da parte degli amministratori.

Art. 5. All’Amministrazione della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, costituita da almeno 3 (tre) membri (Presidente, Segretario, Tesoriere e/o rispettivi “vice”), compete gestire il patrimonio e le questioni amministrative, sempre in armonia e sotto il consiglio del Ministero, nella forma degli articoli 30 e seguenti di questo Statuto.

Paragrafo unico. È vietato il cumulo, da parte di uno stesso membro, di incarico ministeriale con incarico amministrativo.

Art. 6. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA possiede un numero illimitato di Case di Orazione, per cui si può decentrare l’amministrazione generale. Compete all’Amministrazione Centrale coordinare e includere nella relazione annuale, il movimento spirituale e materiale delle Case di Orazione della stessa fede e dottrina in tutta Italia.

  • 1°. Ogni anno è pubblicato, con la denominazione di “RELATORIO”, un elenco con l’indirizzo delle Case di Orazione e orari di culto, dove constano anche i nomi di coloro che fanno parte del Ministero della rispettiva località, della Nazione e dell’Estero.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 7. Le entrate economiche della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA sono ottenute dalle collette e dalle offerte volontarie e anonime, i cui importi devono essere utilizzati integralmente per gli scopi già determinati, nella fedele osservanza delle finalità della Congregazione. In caso di calamità il Ministero dei Diaconi è autorizzato ad effettuare trasferimenti di denaro, relazionando successivamente nella Riunione Ministeriale.

  • 1°. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, i saldi che devono essere trasferiti per il prossimo esercizio finanziario, appartenenti al patrimonio sociale, per delibera congiunta del Consiglio Generale degli Anziani, Diaconi e Amministrazione, potranno avere la propria finalità adeguata ad altre necessità.
  • 2°. In virtù della natura di liberalità queste collette e offerte non generano alcun diritto, in nessun caso, per nessun motivo.

Art. 8. Chi accetta Gesù Cristo come suo Salvatore e la Sua dottrina, conforme risulta dall’articolo 1° e negli articoli 19°, 20° e 21°, sottomettendosi al santo Battesimo ministrato secondo la fede e dottrina della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, è ammesso come suo membro e assume una responsabilità personale con Dio.

  • 1° I membri che ricoprono qualsiasi incarico o funzione ministeriale o non ministeriale, non hanno diritto ad alcun compenso o remunerazione per lo svolgimento di tale funzione o incarico.
  • 2° La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA potrà assumere la responsabilità delle spese di viaggi missionari, sia in Italia che all’estero sempre che vi sia la previa deliberazione del Ministero, in riunione ministeriale, non avendo tale assunzione di responsabilità natura o valore remunerativo o di stipendio/compenso.
  • 3° L’esercizio di qualsiasi attività volontaria, ministeriale o non ministeriale, a beneficio della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, avrà natura di offerta e assumerà carattere di liberalità.

Art. 9. I membri della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA che esercitano un incarico o funzione, ministeriale o non ministeriale, potranno essere dimessi o allontanati dall’esercizio delle proprie funzioni o incarico, solo per mezzo di delibera da parte del Consiglio Generale degli Anziani (articolo 22 e paragrafi) che, con la guida di Dio, deciderà in maniera sovrana, nei seguenti casi:

I – per esplicita richiesta;

II – per trasferimento in un’altra località;

III – per assunzioni di impegni contrari ai principi della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, o che comportano inevitabili assenze alle riunioni o che impediscono il puntuale esercizio dell’incarico o funzione;

IV – per incapacità fisica o giuridica che impedisca l’esercizio dell’incarico o funzione;

V – per inidoneità morale o spirituale tale da inabilitare il soggetto all’incarico o alla funzione;

VI – per disonestà o negligenza;

VII – per rottura della fedeltà alla dottrina o alla disciplina ministeriale della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, secondo il giudizio del Consiglio Generale degli Anziani.

Art. 10. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA non impone obblighi esigibili giuridicamente, né conferisce diritti materiali soggettivi ai suoi membri, soltanto propaga la fede cristiana apostolica, compiendo così il suo scopo.

Art. 11. La partecipazione e la manifestazione individuale dei membri, durante i servizi religiosi, fanno parte del culto e dipendono dal giudizio di chi lo presiede, con la guida di Dio. La ministrazione dei servizi sacri è soggetta alla convinzione spirituale del ministrante, conforme la sana dottrina stabilita nell’Articolo 21 del presente Statuto.

Paragrafo unico. Il Consiglio degli Anziani, al fine di preservare la sana Dottrina, potrà, previo accertamento, privare qualsiasi membro della facoltà di manifestarsi durante il culto, comunicando alle Case di Orazione per compimento della suddetta deliberazione.

Art. 12. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA non si assume alcuna responsabilità circa gli atti personali compiuti da uno qualsiasi dei suoi membri.

Art. 13. Tutto il patrimonio acquisito a nome della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è frutto di contribuzioni e di azioni volontarie in beneficio della stessa, che cerca di avvicinarsi sempre più alla fede apostolica nella sua semplicità e nella sua sincerità verso Dio, conforme il Santo Evangelo, la cui Opera è accompagnata dal Signore Gesù Cristo con i suoi segnali miracolosi, promessi nella Santa Parola di Dio, non potendo, perciò, essere condiviso con qualsiasi gruppo dissidente.

Art. 14. In caso di scisma o separazione, il patrimonio rimarrà alla CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA che resterà fedele alla dottrina contenuta all’articolo 21 di questo Statuto, non spettando alcun diritto al gruppo dissidente che si separa.

Art. 15. Non essendoci fratellanza in una località o per convenienza amministrativa, la gestione e il patrimonio sarà destinato secondo delibera della riunione prevista nell’articolo 32 di questo Statuto.

Art. 16. Si procede con l’estinzione della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA quando sia accertato che non esistono più fedeli che seguono la stessa Fede e Dottrina in tutto il Territorio Nazionale. Sciolta la CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA conforme alle leggi vigenti, il relativo patrimonio sarà destinato ad enti pubblici: ospizi, orfanotrofi, asili, scuole ed ospedali.

Art. 17. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è una comunità religiosa di dottrina apostolica, basata sulla Sacra Bibbia. In essa non sussiste gerarchia, ma è rispettata l’anzianità fra i membri del Ministero. Viene sempre onorata la guida dello Spirito Santo, rispettato l’insegnamento apostolico che insegna che quelli che governano bene e insegnano correttamente la Parola e la Dottrina, siano onorati di doppio onore.

Paragrafo unico. La presidenza delle Riunioni ministeriali sarà stabilita dal Consiglio Generale degli Anziani d’Italia e, se presenti, da Anziani venuti dall’estero che professano la stessa fede e dottrina, onorando sempre i doni che Dio ha distribuito ai Suoi servi.

Art. 18. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA svolge un servizio di assistenza ai fedeli necessitati, concorde con la guida di Dio.

CAPITOLO II – FEDE E DOTTRINA

Art. 19. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è costituita da una comunità che accetta tutta la Sacra Bibbia la quale contiene l’infallibile Parola di Dio. Tale comunità è devota a Gesù Cristo, Autore e Compitore della Fede, fondata nella Dottrina Apostolica.

Art. 20. La Fede che la CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA si propone di propagare consiste nel magnificare sempre più la celeste vocazione in ciascuno dei membri e ritenere la libertà che Cristo Gesù Nostro Signore ci diede con la Sua morte e risurrezione, affinché Egli possa imperare con la Divina Grazia nei cuori dei riscattati dal Sangue del Patto Eterno e guidarli per lo Spirito Santo in tutta la verità, in onore, lode e gloria a Dio Padre, l’eternamente Benedetto (Nel rimanente siamo sobri, gettando sopra di Lui tutta la nostra ansietà, perché Lui ha cura di tutti noi e della Sua Opera – I Pietro, 5:7-8).

Art. 21. La dottrina professata dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è riassunta nei seguenti dodici punti:

I – Noi crediamo ed accettiamo l’intera Sacra Bibbia, ispirata dallo Spirito Santo; in Essa c’è l’infallibile Parola di Dio. La Parola di Dio è l’unica e perfetta guida della nostra fede e condotta, alla quale nulla si può aggiungere o togliere, essendo Essa la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente (II Pietro 1:21; II Timoteo 3:16-17; Romani 1:16).

II – Noi crediamo che vi è un solo Dio vivente e vero, eterno e d’infinita potenza, Creatore di tutte le cose, nella cui unità si distinguono il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo (Efesi 4:6; Matteo 28:19; I Giovanni 5:7).

III – Noi crediamo che Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, è la Parola fatta carne, avendo assunto la natura umana in seno alla vergine Maria; di conseguenza, Egli possiede due nature, quella divina e quella umana; pertanto, è chiamato vero Dio e vero uomo ed è l’unico Salvatore, poiché soffrì la morte per le colpe di tutti gli uomini (Luca 1:27-35; Giovanni 1:14; I Pietro 3:18).

IV – Noi crediamo nell’esistenza personale del diavolo e dei suoi angeli, spiriti maligni, che insieme a lui saranno puniti nel fuoco eterno. (Matteo 25:41).

V – Noi crediamo che la nuova nascita e la rigenerazione si ricevono solo per la Fede in Gesù Cristo, che fu dato per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Quelli che sono in Cristo Gesù sono nuove creature. Gesù Cristo, per noi, da Dio fu fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. (Romani 3:24-25; I Corinti 1:30; II Corinti 5:17).

VI – Noi crediamo nel battesimo nell’acqua, con una sola immersione, nel Nome di Gesù Cristo (Fatti 2:38) e nel Nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. (Matteo 28:18-19).

VII- Noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, con l’evidenza di nuove lingue, come lo Spirito dà di ragionare. (Fatti 2:4; 10:45-47 e 19:6).

VIII – Noi crediamo nella Santa Cena. Gesù Cristo, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, avendo reso grazie, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: “Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Parimenti ancora, dopo avere cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è il Nuovo Patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi” (Luca 22:19-20; I Corinti 11:24-25).

IX – Noi crediamo che è necessario astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue e dalle cose soffocate (carni), e dalla fornicazione, così come è stato decretato dallo Spirito Santo nell’assemblea generale che fu tenuta in Gerusalemme. (Fatti 15:28-29; 16:4 e 21:25).

X – Noi crediamo che Gesù Cristo portò sopra di Sé tutte le nostre malattie. “È alcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino sopra lui, ungendolo di olio nel Nome del Signore Gesù. E l’orazione della fede salverà il malato e il Signore lo rileverà; e, se egli ha commesso peccati, gli saranno rimessi” (Matteo 8:17; Giacomo 5:14-15).

XI – Noi crediamo che il Signore stesso (prima del millennio) discenderà dal cielo con acclamazione di conforto, con voce d’arcangelo e con tromba di Dio; e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi, noi viventi, che saremo rimasti, saremo con loro rapiti nelle nuvole ad incontrare il Signore nell’aria e così saremo sempre con il Signore. (I Tessalonicesi 4:16-17; Apocalisse 20:6).

XII – Noi crediamo che avverrà la resurrezione corporale di tutti i morti, così giusti come ingiusti: questi andranno alle pene eterne, ma i giusti nella vita eterna. (Fatti 24:15; Matteo 25:46).

CAPITOLO III – ANZIANI, COOPERATORI DELL’UFFICIO MINISTERIALE, COOPERATORI DI GIOVANNI E BAMBINI, DIACONI E LORO ATTRIBUZIONI.

Art. 22. Il Ministero della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA è composto da Anziani, che nel loro insieme e adunati formano il Consiglio Generale degli Anziani, dai Cooperatori dell’Ufficio ministeriale, Cooperatori dei Giovani e Bambini e dai Diaconi.

  • 1°. Il Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, composto da tutti gli Anziani e Diaconi d’Italia, si riunirà in “Riunioni di Ministero”. È consentita la composizione di un Consiglio Regionale degli Anziani, composto da tutti gli Anziani delle località di una determinata Regione o Provincia, che delibererà sulle questioni spirituali di natura regionali, nonché materiali, insieme all’Amministrazione, a norma dell’articolo 32. del presente Statuto.
  • 2°. Il Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, che si riunisce a Teramo e/o Belvedere Marittimo, e, se presenti, Anziani provenienti dall’estero che professano la medesima fede e dottrina, a tutela dell’unità spirituale, può sovranamente rivedere o sostituire qualsiasi decisione presa dal Ministero o Consiglio degli Anziani Regionale fatta in una riunione regionale indicando in questo atto all’Amministrazione cosa dovrà esecutare in attuazione della delibera.
  • 3° Il Consiglio Generale degli Anziani d’Italia e, se applicabile, il Consiglio Regionale degli Anziani, potranno indicare alcuni dei propri membri al fine di risolvere le questioni urgenti.
  • 4° La creazione di altre Riunioni Regionali o Settoriali e la soluzione di questioni riguardanti punti della Dottrina, sono di competenza esclusiva del Consiglio Generale di Anziani d’Italia.

Art. 23. I fratelli Anziani e Diaconi sono ordinati (1°Timoteo 4:14) mentre i Cooperatori dell’Ufficio Ministeriale e Cooperatori dei Giovani e Bambini sono presentati, in conformità alla delibera del Consiglio Generale degli Anziani, secondo la guida di Dio per la rivelazione dello Spirito Santo, tra i membri della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA che presentano le virtù contenute nel Santo Evangelo (1°Timoteo 3:1-7 e 8-13, Fatti 6:6; Tito 1:5-10; 1° Pietro 5:2-3).

  • 1° La presentazione e la preghiera a Dio per la conferma di fratelli Anziani e Diaconi si farà esclusivamente nelle Riunioni Generali Annuali degli Insegnamenti, conforme a quanto deliberato dal Consiglio Generale degli Anziani d’Italia.
  • 2° L’ordinazione o la presentazione davanti alla fratellanza sarà sempre a carico di un Anziano, fra i più antichi del Ministero, concordemente al parere del Consiglio Generale degli Anziani d’Italia.

Art. 24. I servizi di culto nelle Case di Orazione sono presieduti dagli Anziani, dai Cooperatori dell’Ufficio Ministeriale o Cooperatori dei Giovani e Bambini, i quali devono vigilare nella libertà dello Spirito Santo, tutto il tempo, affinché non sia manifestata alcuna cosa estranea al Santo Evangelo.

Art. 25. I servizi sacri di Battesimo e Santa Cena sono ministrati esclusivamente dall’Ufficio degli Anziani.

Art. 26. Ai fratelli Diaconi compete prendere cura dell’Opera della Pietà, con l’ausilio, dove è possibile, delle sorelle preparate da Dio per questa finalità. Nella loro assenza, tali compiti saranno svolti dagli altri fratelli che compongono il Ministero.

  • 1° Ai fratelli Diaconi compete dare assistenza alle Case di Orazione nella parte che riguarda la ricezione di collette e offerte e l’invio del denaro che deve essere depositato in conti bancari o postali. A loro spetta, altresì, amministrare quelle destinate all’Opere della Pietà e ai viaggi missionari. Tutti i registri, in virtù della segretezza del contenuto, saranno tenuti e conservati dagli stessi, che in tutto si faranno guidare da Dio. Le documentazioni contabili saranno incluse nella Contabilità che, in seguito, sarà inviata al Consiglio Fiscale o Revisore.
  • 2° Qualora fosse necessario, mediante specifica autorizzazione da parte della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, i Diaconi o i fratelli responsabili dell’Opera della Pietà e dei viaggi missionari, potranno accedere e movimentare i conti correnti bancari o postali per il raggiungimento dei fini stabiliti. Tale conto corrente sarà movimentato minimo da tre fratelli, dovendo contenere sempre due firme. Dove vi sono Diaconi, questi obbligatoriamente firmeranno.

Il conto corrente è movimentato dall’Amministrazione che, mensilmente, preleva e/o trasferisce su carte ricaricabili dal conto corrente gli importi di competenza dei Diaconi, i quali provvedono a rendicontare, ogni mese, le spese sostenute all’Amministrazione.

  • 3° I Diaconi nella registrazione delle spese correnti inerenti all’esercizio delle loro funzioni, potranno farsi assistere da un contabile o da un fratello o sorella competenti.
  • 4° Ai fratelli Diaconi o responsabili dell’Opera della Pietà e viaggi missionari, si applica il disposto dei capoversi ‘b’, ‘c’ e ‘d’ dell’articolo 36 di questo Statuto.
CAPITOLO IV – ASSEMBLEA GENERALE

Art. 27. L’Assemblea Generale della fratellanza è l’organo competente per la   ratificazione dell’indicazione degli Amministratori e dei membri del Consiglio Fiscale della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, l’approvazione dei conti, del bilancio e della relazione dell’Amministrazione, nonché la ratifica di ogni modifica al presente Statuto, così come è stabilito nell’articolo 42 di questo Statuto.

Art. 28. L’Assemblea Generale si riunisce previa convocazione che parte dal fratello Presidente dell’Amministrazione al quale spetta la presidenza dell’Assemblea in tutte le ipotesi previste dal presente Statuto ad eccezione dell’articolo 30.

La convocazione è fatta attraverso un avviso affisso nelle Case di Orazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Art. 29. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA non possiede un registro dei propri membri, perché sia chiaro che il vincolo, di natura spirituale, riguarda il fedele e Dio. Le decisioni dell’Assemblea Generale saranno prese, in qualsiasi convocazione, dalla maggioranza dei membri presenti, per manifesta acclamazione.

CAPITOLO V – AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI.

Art. 30. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA sarà rappresentata e il suo patrimonio gestito da un’Amministrazione Centrale con 3 (tre) membri (Presidente, Segretario e Tesoriere) indicati dal Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, con la guida di Dio, presentati e insediati dinanzi all’Assemblea Generale della fratellanza presieduta dal fratello Anziano.

  • 1°. In caso di necessità potranno essere creati altri incarichi, come Amministratori delegati regionali, ovvero, Vice Presidente, Vice Segretario, Vice Tesoriere ed Ausiliari di Amministrazione, in conformità al “caput” del presente articolo.
  • 2°. All’Amministrazione compete la gestione della totalità dei beni patrimoniali presenti in una o più località.
  • 3°. L’Amministrazione potrà essere estinta con delibera del Consiglio Generale degli Anziani, debitamente guidato da Dio, seguita dalla ratifica dell’Assemblea Generale della fratellanza.
  • 4°. L’Amministrazione potrà suggerire, qualora fosse necessario, la formazione di appositi Dipartimenti tecnici, cioè, di Costruzioni, Ingegneria, Acquisto di materiali ecc. Tali suggerimenti dovranno necessariamente essere sottoposti all’approvazione del Consiglio degli Anziani.

Art. 31. Il mandato dei membri dell’Amministrazione ha durata di 3 (tre) anni ed è consentita la riconferma.

Paragrafo unico. Gli Amministratori indicati per ricoprire incarichi vacanti, rimarranno in carica sino alla fine del mandato dei membri decaduti da detti incarichi.

È fatto divieto di cumulo, da parte di un membro, di un incarico ministeriale e di un incarico amministrativo. Eventuali deroghe a tale divieto saranno valutate dal Consiglio degli Anziani.

Quando sussiste l’impossibilità di reperire membri idonei a ricoprire un dato incarico, coloro i quali già ricoprono due incarichi li manterranno sino a quando non verrà indicato un sostituto.

Art. 32. Gli atti di amministrazione del patrimonio della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA che vanno oltre la gestione ordinaria, come l’acquisizione o alienazione di beni immobili, saranno presentati prima a Dio, per ricevere da Lui conferma, in orazione congiunta del Consiglio degli Anziani, Diaconi, Cooperatori dell’Ufficio Ministeriale, questi se sono presenti, e dell’Amministrazione. In seguito alla preghiera sarà redatto un verbale relativo alle decisioni assunte.

Paragrafo unico. Le decisioni concernenti le costruzioni o ristrutturazioni di immobili saranno deliberate dal Consiglio degli Anziani, in seduta congiunta, ai Diaconi, Cooperatori dell’Ufficio ministeriale, (questi se presenti) e l’Amministrazione.

Art. 33. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA potrà concedere, a membri della stessa fede, la procura o la delega per rappresentarla, con poteri specifici di amministrazione per un periodo non eccedente un anno dalla concessione. A tale scopo dovranno essere nominati minimo 3 (tre) procuratori e per la validità degli atti è necessaria la sottoscrizione di almeno 2 (due) di essi. È vietato il trasferimento della procura o della delega.

Art. 34. Il patrimonio della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA risponde, in ogni località per i propri debiti. La fratellanza non risponde, in nessun caso, delle obbligazioni dell’Associazione.

  • 1° Coloro che fanno parte del Ministero o dell’Amministrazione risponderanno personalmente degli eccessi che eventualmente avranno causato, sia danni morali e/o patrimoniali, alla CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA e/o a terzi.
  • 2° Tutti gli atti concernenti l’acquisto di beni immobili, così come ogni disposizione relativa ad essi, devono essere sottoscritti dagli Amministratori titolari o dai loro sostituti nel rispetto delle disposizioni previste e contenute in ciascun “paragrafo unico” degli articoli 37, 38 e 39 di questo Statuto.
  • 3° I fondi liquidi appartenenti alla CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA dovranno essere depositati, a nome di questa, presso istituti bancari o uffici postali della località. I movimenti presso tali conti bancari o postali dovranno sempre essere autorizzati e firmati da 2 (due) fratelli Amministratori, dovendo essere uno di questi, necessariamente il Tesoriere o il Presidente, osservate le sostituzioni previste in ciascun “paragrafo unico” degli articoli 37, 38 e 39 di questo Statuto.

Art. 35. Compete all’Amministrazione:

  1. a) eseguire le deliberazioni delle Riunioni ministeriali, le disposizioni statutarie e le deliberazioni delle Assemblee Generali;
  2. b) partecipare alle fasi di compravendita di immobili, ai lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle Case di Orazione e all’amministrazione patrimoniale e finanziaria della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA;
  3. c) elaborare e presentare annualmente all’Assemblea Generale prevista negli articoli 27, 28 e 29 di questo statuto, entro il mese di marzo, una relazione circonstanziata delle proprie attività, del movimento spirituale, dei Battesimi e delle Sante Cene, nonché il bilancio e la presentazione dei conti dell’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente;
  4. d) riunirsi periodicamente con il Ministero, ed esaminare, in stretta collaborazione con lo stesso, le questioni materiali della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA;
  5. e) avere cura, con ogni zelo e diligenza, dei valori preparati da Dio nelle collette e offerte;
  6. f) mantenere in perfetto ordine tutti i libri contabili, ausiliari e dei verbali, avendo cura di registrare ogni aggiornamento e di conservare ricevute e documenti, inclusi i titoli di proprietà, in ordine cronologico;
  7. g) avere zelo per il patrimonio della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA;
  8. h) fornire le informazioni alle autorità e ottemperare a tutti gli obblighi di legge.

Art. 36. È decisamente vietato all’amministrazione:

  1. a) intervenire nel Ministero della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, non potendo costituire, destituire, né allontanare suoi componenti. Tale attribuzione è di esclusiva competenza del Consiglio degli Anziani, come stabilisce l’articolo 9 di questo Statuto;
  2. b) garantire, avallare, girare titoli, prestare garanzia in favore di terzi a nome della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA;
  3. c) adoperarsi, in nome della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA presso enti pubblici o privati, al fine di ottenere sovvenzioni o benefici di qualsiasi natura;
  4. d) utilizzare beni e/o fondi appartenenti alla “CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA”, per fini avulsi dagli interessi della stessa.
CAPITOLO VI – ATTRIBUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

Art. 37. Al Presidente compete:

  1. a) la convocazione e la presidenza delle Assemblee;
  2. b) la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e nei procedimenti stragiudiziali, nonché la designazione di eventuali avvocati;
  3. c) la dimostrazione in Assemblea Generale Ordinaria del movimento spirituale, materiale e dei registri contabili della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA;
  4. d) ogni attività inerente ai conti bancari o postali (apertura, movimenti, estinzione) unitamente al Tesoriere, Segretario o i loro sostituti;

Paragrafo unico. Il Presidente, in sua assenza, sarà sostituito dal Vice Presidente; non essendoci questi, da uno degli Amministratori titolari in carica.

Art. 38. Al Segretario compete:

  1. a) la vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori della Segreteria della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, e la proposta dei provvedimenti amministrativi atti alla sua efficiente organizzazione;
  2. b) la redazione e la sottoscrizione della corrispondenza e di tutta la documentazione dell’Amministrazione;
  3. c) la responsabilità della tenuta dell’archivio e dei libri contabili dell’Amministrazione, così che questi figurino sempre aggiornati e in ordine;
  4. d) ogni attività inerente ai conti bancari o postali (apertura, movimenti, estinzione), unitamente al Presidente o al Tesoriere o ai loro sostituti.

Paragrafo unico. Il segretario, in caso di sua assenza, sarà sostituito dal Vice Segretario, non essendoci questi, da uno qualsiasi degli Amministratori titolari in carica.

Art. 39. Al Tesoriere compete:

  1. a) la ricezione e la registrazione in apposito libro cassa, nonché la cura, sotto la sua responsabilità, dei fondi appartenenti alla CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, depositandoli per conto di questa, in banche o uffici postali scelti dall’Amministrazione;
  2. b) la presentazione delle relazioni finanziarie e di tutti i dati utili per l’elaborazione degli atti inerenti alla contabilità;
  3. c) ogni attività inerente ai conti bancari o postali (apertura, movimenti, estinzione), unitamente al Presidente o al Segretario o loro sostituti;

Paragrafo unico. In assenza del Tesoriere, questi verrà sostituito dal Vice Tesoriere. In assenza di quest’ultimo supplirà uno degli Amministratori in carica.

CAPITOLO VII – CONSIGLIO FISCALE E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 40. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA, si avvale di un Consiglio Fiscale composto da 3 (tre) membri e, facoltativamente, di uno o più supplenti, con mandato di un anno. Tali membri sono indicati, con la guida di Dio, dal Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, e poi presentati in Assemblea Generale della fratellanza; è ammessa la riconferma.

Paragrafo unico. Al Consiglio Fiscale, che può avvalersi dell’ausilio di un esperto contabile, compete l’esame di tutti i documenti contabili, finanziari e patrimoniali, nonché la trasmissione del proprio parere presso l’Assemblea Generale.

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Al fine di conservare l’unità dello Spirito nel popolo di Dio saranno realizzate, annualmente, Riunioni Generali finalizzate all’insegnamento, alle quali parteciperanno tutti gli Anziani, i Diaconi ed i Cooperatori di tutte le Case di Orazione che professano la medesima fede e dottrina.

Tali riunioni si terranno presso la località di Teramo e/o Belvedere Marittimo (CS)  dove il Consiglio Generale degli Anziani d’Italia riterrà opportuno.

  • 1°. Alle Riunioni Generali parteciperanno i fratelli Anziani, i quali costituiranno il Consiglio Generale degli Anziani, ed eventualmente, agli Anziani che giungeranno dall’Estero, che manifestano la medesima fede e dottrina, così come è disposto nel paragrafo 3° dell’Articolo 1° di questo Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, integreranno, qualora sia necessario, le eventuali omissioni del presente Statuto.

  • 2°. Nella stessa Riunione si riuniranno i fratelli Diaconi ed i Cooperatori presenti in Italia, nonché quelli che verranno dall’Estero, al fine di trattare questioni inerenti al loro Ministero.
  • 3°. Quando il Consiglio Generale degli Anziani dovesse ritenere opportuno, potranno essere realizzate Riunioni Regionali con le medesime finalità, a cui parteciperanno i Diaconi e i Cooperatori assieme agli altri Anziani e Amministratori dell’area, eventualmente, agli altri Anziani, Diaconi e Cooperatori provenienti dall’estero che professano la stessa fede e dottrina. Tali Riunioni saranno presiedute dai fratelli Anziani più antichi che presiedono le Riunioni Generali Annuali e saranno presentati i medesimi insegnamenti esposti durante le Riunioni Generali tenute in Belvedere Marittimo, al fine di preservare l’unità dello Spirito ed il fondamento della nostra Fede e Dottrina.

Art. 42. Il presente Statuto potrà essere modificato, solo, per deliberazione del Consiglio Generale degli Anziani d’Italia presenti alla Riunione Generale annuale conforme l’articolo 41. È vietata l’alterazione dei suoi scopi spirituali.

  • 1°. Il cambiamento dell’indirizzo di Sede Amministrativa (art. 2°, “caput”) sarà deliberato così come stabilisce l’articolo 32.
  • 2°. Le modifiche allo Statuto dovranno essere immediatamente ratificate in Assemblea Generale dall’Amministrazione costituita nella Nazione.

Art. 43. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA potrà conservare nella propria sede Sacre Bibbie, Innari, veli e altri articoli necessari, secondo la Sua Fede e Dottrina, e ne farà la registrazione in registri contabili. Tali articoli potranno essere distribuiti alle Congregazioni amministrate che faranno la registrazione in appositi registri delle quantità che riceveranno.

Paragrafo unico. La CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA potrà avere, annessi alle sue Case di Orazione, depositi atti a contenere gli articoli menzionati al “caput” del presente articolo.

Art. 44. Le eventuali omissioni del presente Statuto saranno supplite dalle delibere del Consiglio Generale degli Anziani d’Italia, riunito così come è stabilito all’articolo 41 di questo Statuto, tramite la stesura degli argomenti relativi agli insegnamenti.

Art. 45. Il presente Statuto revoca il precedente ed entrerà in vigore nella data della sua approvazione dall’Assemblea Generale, espressamente convocata, e sarà registrato secondo le disposizioni di legge.